Se ti sei assentato per malattia, sappi che lo stipendio potrebbe cambiare, vediamo dunque quali sono le cifre fissate per l’indennità di malattia.
Ogni tipo di prestazione di questo tipo è soggetta ad una riduzione dello stipendio, cerchiamo dunque di fare chiarezza sulle normative stabilite dall’INPS.
Può capitare di ammalarsi e in molti temono giustamente per lo stipendio – dal momento che si è costretti ad assentarsi dal lavoro. Fortunatamente sia l’INPS che i contratti collettivi nazionali di lavoro dei diversi settori tutelano lo stipendio del lavoratore con contratti che prevedono la copertura della retribuzione in simili circostanze. Tuttavia è bene tener presente che ovviamente in caso di malattia lo stipendio cambia a seconda della tipologia di contratto.
Quasi ogni categoria di lavoratore prevede un’indennità nel caso di malattia e questa può essere regolata dalle normative dell’INPS nel caso di lavoratori di alcuni settori – come la pubblica amministrazione – oppure dai contratti collettivi nazionali di lavoro per le categorie più particolari.
In ogni caso però è dunque prevista una retribuzione se si tratta di un’assenza giustificata da motivi medici. Nel caso di lavoratori del settore pubblico o comunque regolati dall’Istituto, si ha dunque una copertura economica da parte del datore di lavoro per i primi 3 giorni e poi subentra l’INPS – eccezion fatta per le festività e la domenica.
Ciò che però forse non tutti sanno è che lo stipendio cambia sostanzialmente, dal momento che l’indennità non copre sempre il 100% e che, soprattutto, varia in base ai giorni di assenza del lavoratore. In particolare i primi 3 giorni sono retribuiti in toto, per cui non ci sono grandi variazioni nello stipendio. Se però l’assenza si protrae più a lungo – e dunque l’indennità viene coperta dall’INPS – quest’ultima ha diritto a trattenere una parte del dovuto e che inoltre sono previste delle tassazioni IRPEF.
Si calcola dunque la retribuzione media giornaliera – ovvero la RMG – ed è pari ai compensi percepiti in nel mese antecedenti alla malattia. Si tratta di una percentuale che dovrà essere poi applicata per le giornate indennizzabili all’intero periodo della malattia. Le percentuali variano dal 50% dal 4° al 20° giorno di malattia mentre si prevede il 66,66% dal 21° al 180° giorno. Come anticipato, però, ogni contratto non regolato dall’INPS ha regole ben diverse, per cui è necessario informarsi sull’indennizzo per il proprio contratto collettivo nazionale.
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